La
presente rilettura dellopera di traduzione, svolta dal
Prof. Cleofe Canale nel 1951, vuole essere un omaggio a tutti gli
arciconfratelli, viventi e non, affinché determinate Radici e
Tradizioni ricordino ai posteri, e soprattutto agli
arciconfratelli futuri, la presenza di legami atavici che
travalicano le parentele, lassociazionismo moderno e quello
futuro che lo scrivente non osa nemmeno immaginare.
Troina 1997
d.C.
P R E M E S S A
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A devoto
ricordo del mio bisavo di linea paterna, Don ANTONINO DI
GIUNTA, che fu un Confratello della Confraternita dei
Bianchi, come lo sono in atto i suoi diretti discendenti, in
segno di sincera amicizia verso il DOTT. GIUSEPPE POLIZZI
SALUZZO DI DOMENICO, attuale Governatore della medesima, ed
anche ai fini di particolari miei studi, che estendono il loro
esame storico ad istituzioni ecclesiastiche di tal genere,
ho approntata la traduzione del "BREVE
PONTIFICIO" in oggetto, che peraltro risulta una
semplice copia dell'originale, non priva di errori di
trascrizione, di improprietà linguistiche e di rimaneggiamenti
di forma (cosa che usava farsi in quell'epoca). Ho dato del testo
latineggiante un'interpretazione quanto mai fedele, evitando di
ricorrere a quel periodare "ad sensum", che
avrebbe raggiunto certamente una maggior chiarezza, con danno
però alle caratteristiche proprie d'una stesura notarile. Spero,
pertanto, di non aver fatto un lavoro inutile.
Il Traduttore
Cleofe Canale
Catania / 1951
BREVE PONTIFICIO PER LA FONDAZIONE DELLA CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
(o dei Bianchi)
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F I L I P P O
Viceré in questo Regno di Sicilia, ai Padri Arcivescovi, al Vescovi, reverendissimi, reverendi e venerabili per la loro fede in Cristo, a quelli che sono Vicarii generali delle funzioni spirituali, agli Uomini illustri, riguardevoli, magnifici per dignità di vita e di decoro, ai Nobili del medesimo Regno, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti dei Regi Tribunali, ai Giudici della Magna Regia Curia, ai Ministri dellEconomia, al Ministro del Tesoro e al Conservatore del Patrimonio regio, agli Avvocati e ai Procuratori del Fisco e agli altri Magistrati di detto Regno, agli Anziani per condizioni tanto spirituali che temporali, ai meno anziani che nel presente ricoprono e nel futuro ricopriranno una qualsiasi carica, onore, autorità, potere o dignità; a tutti e ai singoli Abbati, ai Priori, ai Decani, agli Arcidiaconi, ai Cantori scolastici, ai Subcentribus, ai Custodi, ai Tesorieri, ai Sacristi, ai Canonici, tanto delle Chiese Cattedrali che delle Collegiate, ai Rettori delle Chiese parrocchiali, al Governatore, ai Plebarii, ai Viceplebarii, agli Arcipreti, ai Vicari perpetui, ai Cappellani dipendenti e indipendenti, agli Altaristi, ai Preti e agli altri Ecclesiastici di qualsiasi grado e dignità; ai Notai regi, ai Notai pubblici , sia a quelli della città di Troina, come a quelli del predetto Regno, e a quello o a quelli tra di essi, cui siano state consegnate le presenti (lettere), ai Consiglieri, agli Oratori, ai fedeli del Re e ai Favoriti ,
S A L U T E M
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Ci sono state esibite e, con ogni cura, presentate delle lettere apostoliche: due di esse compendiate in documenti pubblici, con il rito che loro conveniva, con sigilli di cera, in astucci "gaveis", ciascuno di detti documenti era munito di cordicelle soprastanti.
Delle quali lettere ossia di quelle compendiate, tale è il tenore:
IN CHRISTI NOMINE - AMEN
Noi Cardinale ALESSANDRO FARNESE, per volontà divina, Vescovo Portuense, nominato Vicecancelliere della Santa Romana Chiesa e Protettore della pia e universale Confraternita del Santissimo Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo, voluta ed istituita nella Chiesa della Beata Maria sopra Minerva, dellOrdine dei Fratelli Predicatori, in Roma, ALESSANDRO MEDICI, Arcivescovo Fiorentino, ANTONIO CAVEIS, Arcivescovo Corexspensi, e VIRGILIO CRESCENZIO, Patrizio romano, Amministratori della medesima Confraternita, tutti insieme e singolarmente, visto, letto ed ascoltato il presente (cioè quello compendiato in documento pubblico)
SALUTEM IN DOMINO SEMPITERNAM
Diamo garanzia e aperta testimonianza che PAOLO III, di felice memoria, Papa per divina Provvidenza, volendo che i Confratelli di detta Confraternita fossero ricompensati spiritualmente, diede loro le lettere il cui tenore è il seguente:
"PAOLO VESCOVO ,Servo dei Servi di Dio, AD PERPETUAM REI MEMORIAM che Nostro Signore Gesù Cristo, nel passare da questo mondo al Padre suo, nell'ultima Cena, per Pasqua, cenò con i suoi Discepoli,
I S T I T U I'
il Mirabile SACRAMENTO del Preziosissimo suo Corpo e del Sangue suo, con il Quale tutti onorassero la memoria della sublime e cristiana Carità, che EGLI ebbe modo di mostrare nella sua passione, approssimandosi la sua ora. NOI, immeritevoli, pensiamo di attendere ad un tale compito sulla Terra, perché, quelle cose che sappiamo degnamente ordinate dalla pia devozione dei Fedeli di Cristo, per onorare e venerare questo Sacrosanto Sacramento, rivestano un carattere di manifesta devozione, come loro si addice;
rafforziamole con apostolica volontà e, perché ad essa vadano più facilmente i voti dei fedeli, si ricompensino spiritualmente i medesimi;
alimentiamo i loro pii suffragi con doni celesti, affinché siano resi più adatti alla Grazia divina per parte dei diletti figli dei Confratelli della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo, istituita nella Chiesa della Beata Maria Vergine sopra Minerva, dellOrdine dei Fratelli Predicatori, in Roma.
Una petizione consegnata a NOI, or non è molto ,dichiarava che alcuni Cittadini romani, Curiali, Fedeli di Cristo, considerando piamente che il predetto Sacratissimo Sacramento dell'Eucaristia, veniva conservato poco onorevolmente nelle Chiese Parrocchiali di Roma e in luoghi privi di qualsiasi venerazione e, quando doveva essere portato per la Comunione degli Infermi, ciò veniva fatto da un solo Cappellano senza alcun decoro e dignità, mossi da singolare devozione e desiderosi di ridare al medesimo Sacramento onori e venerazione, per quanto era possibile,
FORMARONO ed ISTITUIRONO
nella Chiesa detta sopra Minerva, una società ovvero una Confraternita per entrambi i sessi, dedicata al Sacratissimo Corpo di Cristo e stabilirono tra le altre cose (per devozione verso di Lui e per favorire l'incrementarsi della Confraternita) ciò:
che i Confratelli divenuti tali se le circostanze fossero state favorevoli, venissero eletti o fossero da eleggere da parte loro per le singole Regioni di Roma, e con ogni cura e amore facessero sì e procurassero che il SACRAMENTO venisse custodito e conservato tanto nella detta Chiesa sopra Minerva, quanto presso le altre Chiese Parrocchiali di Roma in luogo onorevole e decoroso per una opportuna venerazione, con lampade accese giorno e notte, e se a far ciò non fossero sufficienti le rendite di quelle chiese, gli stessi Confratelli provvedessero a quelle cose considerate necessarie per un'opera di tal genere e, inoltre, a che venisse comprato un pallio, con il quale il SACRAMENTO dovesse essere portato, ogni qualvolta si fosse reso utile portarlo fuori dalla Chiesa, per la Comunione deglInfermi.
Tuttavia se il Rettore di qualcuna delle Chiese predette o il Governatore di quella, credessero necessario che il SACRAMENTO venisse somministrato a qualche infermo o che venisse portato alla di lui casa, dovessero badare che la campana venisse suonata con determinati rintocchi, ciò perché i Confratelli vicini alla Parrocchia di quella Chiesa comprendessero da ciò che si dovesse accompagnare il SACRAMENTO e che dovessero farlo personal mente, se non fossero trattenuti da legittimo impedimento, provvedessero a che il SACRAMENTO predetto venisse accompagnato fino al domicilio di detto infermo, con fiaccole accese, da uno dei loro degni familiari, e a che i Confratelli di entrambi i sessi, di tale Confraternita, nella terza Domenica di ciascun mese dell'anno, si radunassero nella detta Chiesa di Minerva ed ivi facessero celebrare una Messa cantata o letta e nell'Elevazione del SACRAMENTO dovessero tenere le fiaccole accese;
parimenti richiedessero, ogni anno per il Venerdì immediatamente successivo alla festa del Corpo di Cristo, una solenne processione fuori della Chiesa di Minerva e attorno ad essa, portando con faci accese e decorosamente il predetto SACRAMENTO;
e se si ammalasse qualcuno dei Confratelli della Confraternita, il Rettore, eletto e nominato tale, della Chiesa di cui detto infermo fosse parrocchiano, con un altro Confratello della medesima Confraternita visitasse detto infermo e lo esortasse a confessare i propri peccati e a ricevere il SACRAMENTO; inoltre curassero di ricordare che in ogni giorno della settimana, per tutto lanno, i Confratelli di entrambi i sessi recitassero devotamente l'Orationem Dominicam e altrettante volte la Salutationem Angelicam, in onore del SACRAMENTO;
STABILIRONO E ORDINARONO
che le Consorelle di detta Confraternita, alle quali poco si addicesse, per accompagnare il SACRAMENTO, andare in giro per ROMA, ogni qualvolta udissero i rintocchi della Campana, s'inginocchiassero recitando, come si è detto precedentemente, cinque volte sia l'Orationem Dominicam sia la Salutationem Angelicam, e facessero in modo che venissero a noi concesse tutte le grazie e le indulgenze dovute, a seconda delle circostanze, ai Confratelli di tale Confraternita, e, secondo quanto tu ampiamente stabilito negli atti pubblici e negli altri documenti sopra detti, eleggessero come Protettore di detta Confraternita, il diletto nostro figlio Cardinale ALESSANDRO DE' CESARINI, Diacono di S. Maria Inviolata.
Per la qualcosa, da parte dei Confratelli ci è stato chiesto umilmente che per listituzione della Confraternita, per glIstituti e ordinamenti riguardanti essa e per una più salda intima unione, ci degnassimo di concedere la nostra apostolica assistenza e di provvedere opportunamente alle altre cose stabilite con Carità cristiana..
Noi, dunque, tanto, desiderando vivamente che sia onorato, lodato e magnificato il SACRAMENTO, degno di ogni lode e onore da parte di tutti i fedeli, con il Quale possono conseguire la desiderata salvezza; rendendo grazie a DIO ONNIPOTE,NTE, perché nel nostro tempo si è potuto dare inizio ad opere utili, necessarie e vantaggiose, perché quelle siano in eterno celebrate; che i Fedeli di Cristo si dedichino ad esse con più fervore, di modo che a NOI, nei loro riguardi, sia consentito mostrarci più liberali nell'elargizione di grazie speciali e sappiano che, per ciò, possono avvalersi, con maggior devozione, della grazia divina, quanto, con la stessa grazia volendo provvedere alle suppliche e propendere per listituzione di una Confraternita di tal natura; e volendo provvedere altresì alle cose già dette, stabilite e ordinate a favore dei medesimi Confratelli, per quanto esse riguardano ciò che è contenuto negli atti pubblici, ovvero nei documenti sopraddetti,
APPROVIAMO - CONFERMIAMO
qualsiasi cosa sia stata eseguita secondo le norme attuali e secondo la nostra nota e consapevole autorità apostolica,
MODIFICHIAMO
tutti "uno per uno" gli errori di fatto e di diritto nel caso che venissero riscontrati (nei suddetti documenti)
AGGIUNGIAMO
loro la forza di una perpetua validità
E STABILIAMO
che debbano essere osservate dai Rettori delle stesse chiese parrocchiali, dai Governatori di esse e da altri ai quali ciò compete; ciò nondimeno, per maggior sicurezza abbiamo ordinato che tutte le altre cose volute e stabilite in seguito, come si è detto, siano dell'autorità e del tenore delle presenti e ordiniamo che ai Confrati della Confraternita, esistenti in atto e che esisteranno e ad ognuno di essi, indistintamente, siano concesse, da parte dei Pontefici romani, predecessori e successori, privilegi, indulti, esenzioni, libertà, immunità, indulgenze anche plenarie, remissioni dei peccati e altre grazie spirituaIi e temporali, e da concedersi ai Confratelli del Salvatore "ad Sancta Sanctorum", a quelli della Carità, di S. Giacomo in Augusta, di S. Giovanni Battista, dei SS. Cosma e Damiano della Nazione fiorentina, del nostro protettore S. Spirito dell'ordine di S. Agostino e delle Confraternite di Roma e di quelle della Beata Maria del popolo, anche di Roma; ed essi (Confratelli) si avvalgano e godano di questi (privilegi), usufruendone anche nel futuro;
VOGLIAMO
che vengano inserite "letteralmente" alle presenti che ora e in eterno godano di tali benefici, possano avvalersene e in piena liberti goderne;
DELIBERIAMO
che se fossero state loro concesse quelle cose in maniera speciale ed espressamente, lo siano anche per il futuro;
ACCORDIAMO
gli stessi privilegi, indulti, esenzioni, libertà, immunità, indulgenze anche plenarie e le remissioni dei peccati, estendendo le altre grazie ai Confratelli della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo, al suo Cappellano, ai Governatori, a quelli che abbiano uguale autorità e onore, e
AVVERTIAMO che CONCEDIAMO ED ELARGIAMO:
ai Fedeli di Cristo che entrino nella Congregazione del Sacratissimo Corpo di Cristo, nel giorno del loro ingresso, un'indulgenza plenaria, come per il Giubileo, e, confessati prima i loro peccati e ricevuto devotamente il SACRAMENTO, un'indulgenza plenaria di tutti i loro peccati, tre volte durante la loro vita;
a quei Confratelli che abbiano somministrato agl'infermi il SACRAMENTO, accompagnandolo, e se impediti di far ciò, si siano regolati come si voleva, e siano intervenuti alle processioni e alle divine funzioni fatte celebrare dai medesimi Confratelli, come si è detto, tutte le volte che si regoleranno in questo modo, cento giorni di indulgenze;
a coloro i quali si rechino in devota visita presso la Chiesa di Minerva nei Venerdì di ciascuna settimana, per tutto lanno, unindulgenza di dieci anni ed unaltra di quaranta per le penitenze loro imposte;
ugualmente alle donne, alle quali non si convenga aggirarsi per Roma, se ogni qual volta abbiano udito il segno della campana, inginocchiatesi abbiano recitato devotamente una volta l'orationem doninicam e la salutationem angelicam, che conseguano le grazie e i favori concessi agli altri Confratelli, e i Confratelli di entrambi i sessi abbiano la facoltà di poter eleggere come proprio confessore, qualsiasi Prete, secolare o regolare di qualsivoglia ordine essendo sul punto di morte o no, il quale, udite con cura le loro confessioni, assolva per tre volte, in tutta la vita i loro peccati, errori, eccessi, delitti, quantunque gravi e enormi, perpetrati in varie circostanze, anche quei (delitti) riservati al giudizio della Sede apostolica e ai Magistrati ordinari, che non sono compresi nelle lettere che vengono lette nel giorno della Cena del Signore, e ingiunga loro un'adeguata penitenza;
CONCEDIAMO
una piena indulgenza agli Amministratori della Confraternita, perché possano dirigerla con avvedutezza e prosperità, compilare convenienti ed onesti statuti, ordimamenti, regolamenti delle cose spirituali e temporali e, ogni qualvolta sembrerà loro opportuno apportare modifiche e limitazioni, li correggano, modifichino, e riformino in meglio.
Dopoché siano stati modificati e riformati in meglio e confermati dalla medesima Sede, stabiliscano che siano della qualità e del tenore di quelli sopra detti;
tuttavia, perché la devozione dei Fedeli di Cristo acquisti maggior fervore nell'adorazione del Sacramento e siano essi maggiormente spinti a venerarLO e a compiere opere di Carità, tutte le altre Confraternite, dedicate al medesimo Corpo di Cristo, dovunque istituite o da istituirsi, godano ed usufruiscano dei medesimi privilegi, concessioni, indulgenze, facoltà da noi concessi o da concedersi alla Confraternita istituita nella Chiesa della Minerva, e dell'autorità predetta.
STABILIAMO ED ORDINIAMO
vagliando le presenti lettere, che siano in esse contenute le indulgenze, le remissioni dei peccati, con qualsiasi rinnovazione, sospensione e modificazione di esse e delle medesime lettere, emesse da noi e dai nostri successori, e che siano comprese in ogni modo indulgenze a favore della Cancelleria apostolica, secondo le norme del tempo, e altresì della fabbrica della Basilica del Principe degli Apostoli in Roma e della Santa Crociata .
ORDINIAMO
pure che sia definito e giudicato di proprio arbitrio da quei giudici aventi un determinato potere e da qualcuno di essi che abbia mandato di valutare e d'interpretare se qualcosa di falso o di poco esatto risulti che sia stato tentato;
inoltre le presenti lettere siano sottoscritte dal Notaio pubblico e munite del sigillo della Curia della Chiesa o di persona che ricopra una certa dignità;
ORDINIAMO INFINE
che, qualora vengano esibite o mostrate, ci si serva sempre, in tutto e per tutto, dell'autorità del giudizio.
Per la qualcosa, mandiamo gli scritti apostolici ai nostri fratelli Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, ai diletti figli Abbati, agli altri che ricoprono una dignità ecclesiastica, ai Canonici delle Chiese metropolitane e delle rimanenti Cattedrali e ai Vicari spirituali dei medesimi Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, ai Ministri generali ovunque costituiti, perché da due di tali personalità o da una siano rese di pubblico dominio, facendolo esse stesse o avvalendosi di altri, le presenti lettere e quelle cose che sono in esse contenute, dove e quando si renda necessario e tutte le volte che ne ricevano istanza da parte dei Confratelli della Confraternita del Sacratissimo Corpo di Cristo, istituita , nella Chiesa di Minerva.
Dette lettere siano per loro un efficace mezzo di difesa;
vengano osservate le cose contenute in esse e gli stessi Confratelli ne godano pacificamente, non permettendo che da parte di chiunque si contraddica in qualsiasi modo il tenore del loro contenuto;
senza concedere diritto di appello, richiamino i contraddittori, i ribelli mediante censure e pene ecclesiastiche e qualora credano che sia giovevole che venga stabilito, anche in linea di massima, con un editto pubblico da affiggersi nei luoghi pubblici,
definire pericoloso avvicinarsi ad essi, impongano loro tutte le volte che si renda necessario le stesse pene e censure e li aggravino, volta per volta, ricorrendo anche, se lo si consideri opportuno, all'aiuto del braccio secolare, non vietandolo il Papa BONIFACI0 VIII, nostro predecessore, di felice memoria..
Si badi che nessuno vada fuori della sua città e della sua Diocesi, se non in casi eccezionali e si chiami in giudizio in quei casi che si vada oltre un solo giorno dal confine della propria Diocesi;
che non procedano contro detti ribelli i giudici che siano stati scelti fuori della città o della Diocesi, che questi non pretendano di affidare ad altri il loro mandato;
che non venga tratto in giudizio qualcuno, avvalendosi dell'autorità dei presenti scritti apostolici, sino a quando non siano resi manifesti nel Consiglio generale delle due o delle tre diete, oppure nei consigli generali apostolici, provinciali, sinodali, o anche in speciali costituzioni, essendo stati concessi, approvati, innovati altri decreti con privilegi, indulgenze apostoliche sopraddette, espresse con qualsiasi forma e procedimento, a favore di altre chiese, confraternite e persone, e con clausole detrattorie per i dissidenti;
il contenuto di tali decreti venga compreso nei presenti scritti apostolici, senza alcuna omissione, ed osservato così come è stato trascritto, perché rimanga in vigore;
Contravveniamo soltanto nel caso che venga concesso indulto, dalla medesima Sede, ai dissidenti e ad altri, collettivamente e separatamente, perché non possano essere interdetti, sospesi e scomunicati e chiamati in Giudizio fuori dei luoghi stabiliti, non facendo NOI chiara e precisa menzione d'un indulto di tal genere nei suddetti scritti apostolici.-
A nessun uomo sia lecito violare o andar contro con atto temerario alla nostra approvazione che conferma la concessione dell'indulto, del supplemento, dell'aggiunta del decreto stabilito, della volontà di estendere la comunicazione dell'elargizione del mandato o di abrogarlo.
Se qualcuno presuma di contravvenire a ciò, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio Onnipotente e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.
DATO IN ROMA, PRESSO S.PIETRO NELL'ANNO "INCARNATIONIS
DOMINICIS", I539, IL 30 NOVEMBRE, NELL'ANNO SESTO DEL NOSTRO PONTIFICATO.
Inoltre il predetto Papa PAOLO III, di felice memoria, avendo aggiunto di sua propria volontà la sottoscritta Costituzione perché venisse pubblicata, NOI abbiamo fatto sì che il tenore della detta Costituzione venisse compreso nei presenti scritti.
ESSO DICE COSI :
PAOLO III di sua propria volontà etc, AD PERPETUAM REI MEMORIAM e per provvida considerazione della Sede apostolica, si stabilisca che quelle cose, talora concesse, secondo che la natura dei tempi e delle cose stesse lo esiga, sino estese e o limitate così come prevede con ciò di poter essere utile al Signore, avendo cura inoltre che accada spessissimo che alle varie Chiese, ai Monasteri, agli Enti assistenziali, alle Confraternite, agli altri luoghi pii, siano concessi per svariati motivi dalla medesima Sede e anche da Noi, diversi privilegi, facoltà e indulgenze allo stesso modo dei privilegi, facoltà, indulgenze ed altre grazie concesse al S.Spirito "in Saxia", alla Società della Carità, alle altre Chiese, ai luoghi pii "almae URBIS nostrae" e di altri luoghi;
abbia valore la testimonianza che alcuni Rettori, Governatori, Guardiani, ed altri Dignitari e Ministri delle Chiese, delle Confraternite e degli altri luoghi predetti, estesero, pubblicarono e pretesero di comunicare agli altri i privilegi, le facoltà, le indulgenze ed altre grazie per la maggior parte concesse espressamente al detto S.Spirito, alla Società della Carità e agli altri luoghi pii, cose che la Sede avrebbe concesso, se le fosse stato, in qualche modo, manifestato il desiderio, e che tuttavia pretendono che le loro cariche, il potere, l'amministrazione ovvero le loro funzioni siano validi ad accordare speciali privilegi, indulgenze, facoltà ed altre grazie, trasgredendo in questo modo al loro dovere con la scusa che le norme hanno carattere generale; a causa loro sono sorti gravi scandali privati e pubblici e nel futuro ne potranno sorgere di più gravi, se non si provvederà opportunamente. NOI frattanto per porvi rimedio, motu proprio e coscientemente, per lintegrità della potestà apostolica e per la saldezza eterna della nostra Costituzione, limitiamo al contenuto dei presenti scritti tutti ed alcuni privilegi, facoltà, indulgenze ed altre grazie in generale, alle Chiese, "hospitalibus", e agli altri Istituti ecclesiastici, tanto di detta città, quanto di altri luoghi, com'è avvenuto per altri privilegi, facoltà, indulgenze ed altre grazie finora concessi dalla medesima Sede e da NOI stessi al S.Spirito, alla Società della Carità, alle altre Chiese e agli Istituti ecclesiastici; siano concessi dalla medesima Sede e da NOI, al presente e al futuro, privilegi, facoltà, indulgenze ed altre grazie, nominalmente e specificatamente agli altri Istituti e ai Collegi "Universitatis", e particolarmente e sopratutto alle persone, dando loro la possibilità di trasmetterli ad altri.
Tutte e ciascuna altra opera della Confraternita, istituita o da istituirsi, godano e usufruiscano ugualmente dei privilegi e indulti concessi ai diletti figli della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo, fondata nella Chiesa della Beata Maria sopra Minerva;
allo stesso modo a qualsiasi Confraternita vengano concessi particolarmente gli stessi privilegi e indulti;
VOGLIAMO
altresì che sia prestata fede a quelle sole lettere che portano il sigillo di qualche persona investita di una elevata dignità ecclesiastica, -- considerando di doversi comunicare agli altri i privilegi, le facoltà ed altre grazie predette, particolarmente ed espressamente concesse, e qualsiasi altra concessione in specie, stabilita in generale ed a somiglianza delle precedenti, come è stato detto in maniera esplicita, dalla medesima Sede e da NOI; intendendo impedire, --- perché dette concessioni abbiano e possano avere sempre validità ed autorità --- , a tutti e ai singoli Rettori, Amministratori, Magistrati e a quelli cui ciò compete, che osino o pretendano di attribuire a sè, pubblicamente o in segreto, direttamente o indirettamente, il potere che deriva dalle lettere apostoliche, presenti e future, qualora non siano stati concessi nemmeno o non lo saranno per lavvenire privilegi, facolta, indulgenze, etc. particolarmente ed espressamente dalla medesima Sede, mediante lettere apostoliche, a luoghi, persone, Collegi ed "Universitates", e ne godano per praticare in qualsiasi modo, pubblicare e comunicare talvolta tali privilegi, sotto forma di speciali concessioni ,pur senza facoltà di comunicarli agli altri, anche se abbiano un contenuto identico, o quasi, a quello delle predette lettere;
giudicando sin da ora cosa inutile e vana se in avvenire accadrà che ciò sia tentato, in maniera diversa, da chiunque, consapevolmente e inconsapevolmente e con qualsiasi qualifica, e che le presenti lettere, per quanto riguarda privilegi, facoltà, indulgenze etc., fin qui concessi o da concedersi in favore della Fabbrica della Basilica dei Santi Apostoli dell'Urbe e del Collegio di Essa, debbano estendersi minimamente ai medesimi Rettori, Amministratori, etc. ed anche al Collegio e ai Deputati di detta fabbrica, mediante scritti apostolici; raccomandando che si faccia in modo che tutte le cose premesse vengano considerate come inviolabili da coloro ai quali ciò compete o competerà; reprimendo con la nostra autorità, "appellatione postposita", i dissidenti e i ribelli, con censure o pene, dopo avere invocato, se sarà necessario, l'aiuto del braccio secolare; esigendo infine, con la stessa autorità, che per la costituzione in atto sia sufficiente la nostra firma; che la trascrizione o le copie siano sottoscritte dal Notaio pubblico e vengano affisse sulle porte della Basilica predetta ed anche in "Campi flore" e resi di pubblica ragione; e, nel caso che vengano esibite o mostrate a chiunque, non vietandolo le cose premesse, la Costituzione, gli ordinamenti apostolici, i privilegi e glindulti, le lettere apostoliche, concesse alle Chiese, agli Istituti ecclesiastici, ai Rettori etc.,
STABILIAMO E ORDINIAMO
che specificatamente tali copie o trascrizioni abbiano il tenore degli scritti espressi precedentemente per i dissidenti, ai quali aggrada agire liberamente.
Avendo esaminato diligentemente le lettere, avendo visto la spontanea volontà predetta, e che gli scritti si presentavano, in maniera assoluta, privi di ogni difetto o sospetto, GIULIO III, Papa per divina provvidenza, di felice memoria, che aveva sospeso il beneplacito suo e della Sede apostolica per la pubblicazione delle lettere apostoliche dell'anno cinquantesimo del Giubileo, contro tale deliberazione, li restituì poi e li reintegrò, in maniera assoluta, nel loro antico vigore, in cui si trovavano prima delle deliberazione medesima, perché fossero valide nell'anno del Giubileo.
Noi le abbiamo inviate ad istanza dellIllustrissimo e Reverendissimo Signore GIOVANNI PATANE', Arcivescovo di Messina, a favore della Confraternita del Santissimo SACRAMENTO, sita nella Chiesa Maggiore di Troina, della Diocesi di Messina, perché simile grazia, estesa alla nostra Confraternita, nella predetta città, non sia concessa prima ad altri e sia redatta in forma di documento pubblico dal sottoscritto Segretario, "gratis et amore Dei"
AVVERTENDO
che al presente documento sarà attribuita tanta fiducia quanta ne viene data alle lettere originali, qualora vengano esibite o mostrate.
ABBIAMO ORDINATO
che le presenti lettere, ovvero questo pubblico
documento, sia redatto, sottoscritto e pubblicato dal medesimo
Segretario, e che venga adoperato il nostro sigillo.
DATO IN ROMA NEL TEMPIO DELLA BEATA MARIA SOPRA MINERVA,
NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE, NELL'ANNO 1580, IND. VIII, NEL
GIORNO 29 DEL MESE DI MARZO E NELL'ANNO VIII DEL PONTIFICATO
DEL SANTISSIMO PADRE "IN CHRISTO'' , E NOSTRO SIGNORE
GREGORIO XIII, PAPA PER DIVINA PROVVIDENZA.
PRESENTI
i N.H.FRANCESCO ALBERTORIO e CAMILLO CRESCENZIO, cittadini romani,
Testimoni
RICHIEDENTE
il Magnifico e Reverendo Signore PAOLO BELLARDITO, Prete siracusano.
AMMINISTRATORE
ALESSANDRO DEI MEDICI, Arcivescovo fiorentino.
Sono stati erogati per elemosina dieci Giulii.
ANTONIO CAUCO, Arcivescovo Corcyrense, AMMINISTRATORE
VIRGILIO CRESCENZIO, AMMINISTRATORE.
IO DESIDERIO BONA AVENA, Notaio pubblico, per apostolica autorità, SEGRETARIO della detta Confraternita sono stato rogato dai predetti.
Appunto per ciò, ho sottoscritto il documento e, richiestone, l'ho pubblicato.
PRESENTATO, per ordine del Signor Viceré e del Capitano Generale di Palermo, il giorno I2 Gennaio 1581, Ind. IX. Sua Eccellenza ordina che il Consigliere del fisco, Patrono del Tribunale del Regio Patrimonio, ne riferisca .
RIFERENTE E SEGRETARIO ANTONIO MARCHESE
Il giorno 7 di Febbario, della medesiama Ind., fattane relazione a Sua Eccellenza, DOMENICO DE CAVALLARII, Patrono del Fisco, provvede e ordina che le lettere siano rese esecutorie.
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il tenore dellaltro pubblico documento è pressappoco il seguente:
IN CHRISTI NOMINE - AMEN
NOI Cardinale ALESSANDRO FARNESE, per misericordia divina, Vescovo Portuense, eletto Vicecancelliere della Sacra Romana Chiesa e Protettore della pia e venerabile Confraternita del Santissimo Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo, fondata ed istituita nella Chiesa della Beata Maria sopra Minerva di Roma, dell'ordine dei Fratelli Predicatori, e ALESSANDRO DEI MEDICI, Arcivescovo fiorentino, ANTONIO CAUCO, Arcivescovo Corcirense, e VIRGILIO CRESCENZIO, Patrizio romano, amministratori della suddetta Confraternita, tutti insieme e singolarmente, nel vedere, nel leggere, nelludire, il presente pubblico documento,
SALUTEM IN DOMINO SEMPITERNAM
FIDEM FACIMUS e diamo aperta testimonianza che GREGORIO XIII, Papa, per divina Provvidenza, Nostro Signore e Santissimo Padre "in Christo", perché i Confratelli della Confraternita medesma, venissero ricompensati spiritualmente con indulgenze e grazie, diede loro certe lettere, il cui tenore è il seguente:
GREGORIO Vescovo, Servo dei Servi di Dio, "AD PEPETUAM REI MEMORIAM", del PASTORE eterno, che, per liberare il genere umano dalle mani di quel nemico, non esitò ad immolarsi sull'Ara della Croce ed a versare il Suo Sangue preziosissimo per la remissione dei nostri peccati, e nell'ultima Cena, celebrando Pasqua, cenò con i suoi Discepoli, offrendo loro per ricordo di tanta Grazia e per volere divino e ineffabile, la Sua Carne come cibo ed il Suo Sangue come bevanda, dicendo:
" ogni qualvolta avrete fatto queste cose, le farete per ricordarvi di me ", benché immeritevoli rappresentanti di Lui sulla Terra, riconoscendo, dopo profonda meditazione, che, proprio in ciò che è stato detto, stà la Sublimità e lElevatezza del Sacrosanto SACRAMENTO, facciamo in modo che, perché la nostra incapacità di adorarLo e venerarLo pienamente e degnamente riceva nuovo vigore, siamo Fedeli di Cristo, impieghiamo tutta la nostra opera e tutta la nostra cura al fine di custodire il Corpo di Cristo assai decorosamente nelle Chiese, di portarLo in processione, di darLo agli infermi, di farLo accogliere e visitare piamente dai Fedeli di Cristo, e invitiamo alla venerazione di queste cose perché più facilmente si ottengano le indulgenze e le remissioni dei peccati e perché detti Fedeli, il cui governo è stato a NOI affidato, onorino spesso il ricordo di tanto Beneficio, rendendo grazie al BENEFATTORE per i vari Favori, che da loro stessi non potrebbero ottenere, ma che viceversa conseguono, per l'intervento di Lui;
appunto per ciò, URBANO IV Papa, nostro predecessore, di felice memoria, indisse una perpetua festività del Santissimo Corpo di Cristo e sollecitò per la celebrazione di essa i medesimi Fedeli di Cristo, con concessioni d'indulgenze, avendo desiderato che la pia Confraternita dedicata al Corpo di Cristo nella Chiesa della Beata Maria sopra Minerva, dell'Ordine dei Fratelli Predicatori, approvata e convalidata dal Papa PAOLO III, di venerata memoria, nostro Predecessore, venisse colmata di grazie e venisse affidata all'autorità di Lui e alla misericordia di Dio Onnipotente e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.
CONCEDIAMO ED ELARGIAMO
a tutti e ai singoli fedeli di Cristo, di entrambi i sessi, che fanno parte di detta Confraternita, a quei Confratelli, che nel giorno della festa del Corpo di Cristo o nell'ottava, si siano pentiti ed abbiano confessato i loro peccati, ricevendo in tal modo il SACRAMENTO, ai Confratelli che si siano pentiti e confessati sul punto di morire, a quelli di entrambi i sessi, che si trovano fuori di Roma e che, nei giorni in cui si tengono adunanze nelle Chiese esistenti in Roma e fuori di Roma, abbiano visitato l'Altare o il luogo dove si custodisce il SACRAMENTO, recitando sette volte lOrationem Doninicam e la Salutationem Angelicam, e abbiano pregato per l'esaltazione della Fede cattolica e l'eliminazione degli Eretici e degl'infedeli, unindulgenza plenaria e la remissione di tutti i loro peccati;
conseguano, i predetti, le medesime indulgenze, se, in quella stessa occasione, abbiano visitato la Chiesa, in Roma o fuori di Roma, nella quale, normalmente, viene tenuta l'adunanza;
inoltre ( concediamo ed elargiamo ) a quei Confratelli che abbiano visitato l'Altare o il luogo dove viene venerato il SACRAMENTO, e a quelli che abbiano pregato per gl'infedeli, cento giorni d'indulgenza, ai Confratelli che si siano pentiti e confessati nel giorno della Cena del Signore, sette anni e un'indulgenza di quarantanni a quei Confratelli che, presso laltare del SACRAMENTO, nella terza Domenica di ogni mese e "in Feria quinta" abbiano ricevuto piamente l'Eucaristia, a coloro i quali l'abbiano ricevuta nel giorno della Cena del Signore, dieci anni e un'altra di quarant'anni agli stessi Confratelli e agli altri Fedeli di Cristo, di entrambi i sessi, che accompagnano il detto SACRAMENTO, mentre viene portato agli infermi e tra questi compresi quelli che ne siano stati impediti e, inginocchiatisi al suono della piccola campana, abbiano recitato una sola volta l'Orationem Dominicam e la Salutationem angelicam e abbiano pregato per gl'infermi; tutte le volte che adempiano a ciò, cento giorni; a que1 Confratelli che abbiano accompagnato lo stesso SACRAMENTO in processione, che viene fatta di solito dopo la messa cantata nella medesima terza Domenica, cento giorni; ugualmente a quei Confratelli che si siano pentiti e confessati e abbiano visitato il sepolcro del Signore nella Chiesa della Beata Maria, " in feria quinta " e nel giorno della Cena del Signore, sette anni.
ASSOLVIAMO
le penitenze ingiunte loro con un'indulgenza di quarant'anni;
in ultimo (concediamo) che il SACRAMENTO, giacché è difficile approntare un determinato posto nel quale venga onorato, sia conservato e custodito, nel mezzo dell'altare o in un altro posto più adatto, e ciò sia stabilito dall'autorità del luogo, se la Chiesa nella quale si venera il SACRAMENTO è sede di una Confraternita secolare, se questa è regolare, ad arbitrio della Chiesa Superiore; e affinché la gloria di questo SACRAMENTO tanto più si tenga in maggior conto, quanto più largamente si diffonda per le diverse parti del mondo, e , si possa far sì che, per "transumpta manu" di uno solo almeno dei Ministri o Incaricati a far ciò o di Chi fa parte del Sacro Ordine del Presbiterato, i privilegi, le indulgenze predette e le altre grazie, che sono state concesse per aver lucrato le adunanze di Roma, vengano estese alle altre Confraternite del Santissimo SACRAMENTO, costituite o da costituirsi fuori di Roma..
CONCEDIAMO
alla medesima Confraternita che le presenti lettere siano redatte in modo da essere valide in eterno, non vietandolo quelle premesse e gli scritti pubblicati nei Concili apostolici, provinciali, sinodali, speciali o nelle Costituzioni generali;
VOGLIAMO
inoltre, che se a detta Confraternita sia stata concessa da NOI un'altra indulgenza in eterno o per un tempo ancora non trascorso, le presenti lettere non abbiano autorità e importanza.
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A nessun uomo sia lecito violare o andar contro con atto temerario alla nostra volontà e allapprovazione della detta concessione.
Se qualcuno presuma di contravvenire a ciò, sappia che incorrerà nell'indignazione di DIO ONNIPOTENTE e dei Beati Apostoli PIETRO e PAOLO.
DATO IN ROMA PRESSO S.MARCO NEL 1538 "INCARNATIONIS DOMINICAE", NEL GIORNO 13 DEL MESE DI AGOSTO,
NELLANNO SECONDO DEL NOSTRO PONTIFICATO
Abbiamo visto, letto, conservato e diligentemente esaminato le lettere apostoliche e sono risultate prive di ogni difetto e sospetto ed in perfetto e ottimo stato;
abbiamo altresì disposto che le suddette lettere venissero redatte dal Segretario della nostra Confraternita, in forma di documento pubblico, ad istanza dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Don Giovanni Patané, Arcivescovo di Messina, a favore della Confraternita del Sacratissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo che dovrà essere fondata nella Chiesa Maggiore di S.Maria, nella città di Troina, della Diocesi messinese, perché simile grazia estesa alla nostra Confraternita nella predetta città, non sia concessa prima ad altri.
NOI, Protettore e Amministratori che rappresentiamo la nostra Confraternita, rendiamo noto "gratis et amore Dei" che con le presenti lettere e con questo pubblico documento siano concesse a NOI e alla nostra Confraternita grazie e indulgenze, eccetto quelle date per aver lucrato le adunanze di Roma;
avvertendo inoltre che al presente scritto sarà attribuita tanta fiducia, quanta ne viene data alle lettere originali, qualora vengano esibite o mostrate;
abbiamo anche disposto che le presenti lettere ovvero questo pubblico documento, sia redatto, sottoscritto e pubblicato dal medesimo Segretario, e che venga adoperato il nostro sigillo.
DATO IN ROMA NEL TEMPIO DELLA BEATA MARIA SOPRA MINERVA,
DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE, NELLANNO "A NATIVITATE
DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI" 1580, IND. VIII°, NEL GIORNO 29 DEL
MESE DI MARZO, NELLANNO OTTAVO DEL PONTIFICATO DI
GREGORIO XIII, PAPA PER DIVINA PROVVIDENZA, SANTISSIMO
PADRE
"IN CHRISTO" E NOSTRO SIGNORE.
PRESENTI
i N.H. FRANCESCO
ALBERTORIO e CAMILLO CRESCENZIO, cittadini romani, ---TESTIMONI--
AMMINISTRATORI
ALESSANDRO DEI
MEDICI, Arcivescovo fiorentino e VIRGILIO CRESCENZIO.
IO DESIDERIO
BONA AVENA, Notaio pubblico, per apostolica autorità, SEGRETARIO
della detta Confraternita, sono stato rogato dai predetti e,
richiestone ho sottoscritto e pubblicato il presente documento.
PRESENTATO
allEccellenza lIllustrissimo Signor Viceré e al Capitano Generale di Palermo il giorno 12 gennaio dellanno 1581, Ind. VIII°. Sua Eccellenza ordina che lo Spettabile Regio Consigliere del Fisco, Patrono del Tribunale del Regio Patrimonio, ne riferisca.
RIFERENTE E SEGRETARIO : ANTONINO MARCHESE
Il giorno 8 febbraio della medesima Ind., fattane relazione a Sua Eccellenza, Giovanni Domenico DE CAVALLARII, Patrono del Fisco, provvede e ordina che le lettere siano rese esecutorie.
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Dopo aver disposto che le lettere apostoliche siano redatte in forma di pubblico documento, facciamo in modo che il contenuto di esse sia rispettato e venerato, e, desiderandolo, cerchiamo di uniformarci a quanto in esse sia stabilito.
Vi esortiamo, pertanto, ad eseguire e a rispettare quanto è compreso nelle lettere apostoliche d nel documento pubblico, osservando parola per parola le disposizioni e il tenore di dette lettere, e a comportarVi secondo il volere della Regia Curia, della Regia Monarchia e della Santissima Crociata, perché lintegrità degli scritti permanga inalterata.
DATO IN PALERMO, IL GIORNO 4 FEBBRAIO DELLANNO 1581, IND. IX°
~ MARCANTONIO COLONNA ~
VISTO ~ DE CAVALLARII - PATRONO DEL FISCO -
Il Signor Viceré e il Capitano generale incaricarono me ANTONINO MARCHESE, per farVi apporre il visto dal Patrono del Fisco DE CAVALLARII.
Presentetur et Exequantur
LArcivescovo di Messina
PRESENTATO
nella Curia Arcivescovile della Città di Messina, il giorno 2 del mese di Marzo dellanno 1582, Ind. X°.
Per mandato dellIllustrissimo e Reverendissimo Signor Arcivescovo di Messina
E X E Q U A N T U R
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(particolare
del Cristo Pantocratore - Cripta del S.S. Sacramento - Troina)
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ing.
Massimiliano Stazzone
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